Attività soggette a Prevenzione incendi
Pubblicato da Carlo il
Attività soggette a Prevenzione incendi
Il DPR 151 per la Prevenzione Incendi inoltre fornisce un elenco molto dettagliato delle attività soggette alla prevenzione incendi e indica i criteri con cui si identificano all’interno delle categorie A, B o C.
Vediamoli insieme.
Attività a Basso Rischio
Non vi è obbligatorietà nel richiedere ai Vigili del Fuoco la valutazione del progetto e i sopralluoghi vengono effettuati a campione; si tratta di attività dotate di “regola tecnica” con un limitato livello di complessità. Vengono anche definite “attività standardizzate” e hanno il vantaggio di potersi avvalere di procedure schematizzate.
Attività a Medio Rischio
È obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco e, anche in questo caso, i sopralluoghi vengono effettuati a campione con rilascio di verbale su richiesta del titolare; possono essere sia attività che rientrano nella Categoria A ma che presentano un grado di complessità maggiore, oppure sprovviste di “regola tecnica”.
Attività ad Elevato Rischio
Anche in questo caso la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco è obbligatoria, come i sopralluoghi che seguono, funzionali al rilascio del CPI; sono attività ad alto livello di complessità, a prescindere dalla presenza di una “regola tecnica”; sono in assoluto le attività più delicate e più a rischio incendio, quindi più degne di attenzione.
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