Prevenzione Incendi – Mini-Codice

Pubblicato da Carlo il

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dello scorso 29 ottobre del così detto Decreto ‘Mini-Codice’ ( Decreto 3 settembre 2021 ‘Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) si è completato il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso aggiornare le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 ‘Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro’.

Il Decreto ‘Mini-Codice’ – che entrerà in vigore il 29 ottobre 2022 – introduce, con l’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal d.lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di:

  • modifiche del processo produttivo;
  • modifica della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
  • rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).

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