In Vigore il “Decreto controlli” per il controllo e la manutenzione antincendio

Pubblicato da Gabriele Corrado il

In arrivo il “Decreto controlli” per il controllo e la manutenzione antincendio Messo a punto lo schema di decreto interministeriale con i nuovi parametri di progettazione e l’obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore.
Per il controllo e manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è in
arrivo il «decreto controlli»: due allegati permetteranno di identificare responsabilità e compiti per il
mantenimento in efficienza delle attrezzatture antincendio
PREMESSA: si applica a tutte le attrezzature antincendio e attività protette.
Costituito da due allegati il decreto prevede i criteri per la manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza (allegato 1) e i criteri per la qualifica dei manutentori di
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (allegato 2).
Attenzione!!!… questa bozza dovrà ritornare ancora una o più volte in CCTS, dove potrebbe essere
modificata. L’entrata in vigore è come sempre prevista dopo 180 giorni (possibile proroga 1 anno) dalla
pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

BREVE RIASSUNTO DELLA BOZZA
1-Campo di applicazione
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di
sicurezza antincendio in attuazione dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D.lgs 81/2008.
2-Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Riferimenti normativi, tecnici e gestionali per l’esecuzione e la registrazione degli interventi di sorveglianza,
manutenzione e controllo periodico degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Tutti gli interventi infatti devono essere registrati nel rispetto delle disposizioni e regolamenti vigenti, nonché dalle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. È responsabilità del datore di lavoro attuare gli interventi necessari al fine del mantenimento in efficienza delle attrezzature di sicurezza antincendio.
N.B. – l’applicazione della norma tecnica volontaria conferisce presunzione di conformità, ma rimane
volontaria se non resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

3-Qualificazione dei tecnici manutentori
I controlli e le manutenzioni devono essere eseguiti solo dai tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualifica sono stabilite nell’allegato II ed è valida su tutto il territorio nazionale.
Il tecnico manutentore qualificato dovrà avere le competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i
seguenti compiti e attività:

  1. Eseguire i controlli documentali
  2. Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
  3. Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
  4. Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati
  5. Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
  6. Eseguire le attività di manutenzione secondo le legislazioni e le procedure relative alla sicurezza e alla
    salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente
  7. Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e
    manutenzione
  8. Coordinare e controllare l’attività di manutenzione
    Ogni impianto, attrezzattura o sistema di sicurezza antincendio prevede un percorso formativo con contenuti minimi e durata di formazione minima obbligatoria per poter accedere alla valutazione tramite esame di tecnico manutentore qualificato da parte di una commissione esaminatrice nominata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Schema esemplificato delle ore minime di formazione per formazione del tecnico manutentore qualificato


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